iN AGGIORNAMENTO
Riferimenti normativi: (art. 2 c. 9 bis della L. n. 241/90) - (art 1, c. 1, del DL n. 5/2012) - (L. n. 35/2012) - (D. del PCM n. 58/2013)
Ai sensi dell'art.2 c. 9 bis della legge 241/90, modificato dall'art 1, comma 1, del decreto legge 5/2012 convertito in legge n. 35/2012, è attribuito con Decreto n. 00042 del 22/02/2023, il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile dei procedimenti al:
Ai sensi dell'articolo 2 della Legge n.241/1990 modificata dalla L. n. 69/2009 ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
La richiesta va presentata qualora siano trascorsi i termini per la conclusione del procedimento, ed il Responsabile dello stesso non ha ancora emanato il provvedimento finale.
La richiesta può essere presentata esclusivamente da chi è in attesa del provvedimento finale di un procedimento da lui avviato.
La richiesta di attivazione del potere sostitutivo può essere presentata:
I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
I procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine di trenta giorni nei casi in cui disposizioni di legge non prevedono un termine diverso (decreto del PCM n.58/2013).
La presentazione della richiesta di intervento del potere sostitutivo è gratuita.
Sono esclusi i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici per i quali valgono le particolari norme che li disciplinano.
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