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Ordinanza n. 42 del 23-11-2009
IL SINDACO
Premesso :
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che gli shopper distribuiti dalle attività in oggetto sono realizzati in materiale plastico derivante dalla lavorazione del petrolio e quindi sono causa di inquinamento ambientale attesa la non biodegrabilità del materiale de quo;
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che ogni anno in Italia oltre 4 miliardi di buste di plastica non biodegradabile finiscono tra i rifiuti, con grave danno per l'ambiente, tenendo conto che tale quantità corrisponde ad un'immissione in atmosfera di circa 200 mila Tonnellate di 002, che potrebbero risparmiarsi;
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che l'Unione Europea nell'anno 2004 con la direttiva EN 13432 che è una norma armonizzata dell'Ente Europeo di Normalizzazione relativa alle caratteristiche che un materiale deve possedere per potersi definire biodegradabile o compostabile. Nel termine compostabile sono contenute norme legate alla non tossicità del materiale decomposto se utilizzato in natura. La norma EN 13432 è molto importante per colmare alcune lacune della precedente direttiva 94/62/CE. Infatti prima era possibile creare confusione e incomprensioni riguardo ai termini compostabile e biodegradabile. Un esempio di queste incomprensioni è il sacchetto in polietilene riportante il marchio biodegradabile. Questi sacchetti sono realizzati con polimeri ai quali sono aggiunti additivi contenenti metalli pesanti che favoriscono la rottura del materiale in pezzetti. Tuttavia il materiale si degrada ma non completamente, infatti rimane visibile nell'eventuale compost. In più c'è da considerare le concentrazioni di metalli pesanti che ne possono derivare. Un esempio di questi additivi metallici è il cobalto, presente ad esempio in alcuni prodotti con concentrazioni di 4000mg/Kg. Ovviamente dopo la decomposizione questo verrebbe rilasciato nell'ambiente con le conseguenze descritte nella direttiva 67/548/CE per le Sostanze Pericolose. Nella fattispecie si tratterebbe di un lemento ecotossico, persistente e bioaccumulativa CMR(Carcinogenica, Mutagenica e tossica per la Riproduzione). In Italia la norma EN 13432 assume la denominazione UNI EN 13432, e risolve gli equivoci sull'interpretazione dei termini quali biodegradazione, materiali biodegradabili, compostabilità ecc., frequentemente mal utilizzati risolvendo il problema definendo le caratteristiche che un materiale deve possedere per poter essere definito "compostabile". Questa norma è un punto di riferimento per i produttori di materiali, le autorità pubbliche, i compostatori e i consumatori. Secondo la UNI EN 13432, le caratteristiche che un materiale compostabile deve avere le seguenti catatteristiche:
Biodegradabilità, ossia la conversione metabolica del materiale compostabile in anidride carbonica. Questa proprietà è misurata con un metodo di prova standard: il prEN 14046 (anche pubblicato come ISO 14855: biodegradabilità in condizioni di compostaggio controllato). Il livello di accettazione è pari al 90% (rispetto alla cellulosa) da raggiungere in meno di 6 mesi.
Disintegrabilità, cioè la frammentazione e perdita di visibilità nel compost finale (assenza di contaminazione visiva). Misurata con una prova di compostaggio su scala pilota (prEN 14045). Campioni del materiale di prova sono compostati insieme con rifiuti organici per 3 mesi. Alla fine il compost viene vagliato con un vaglio di 2 mm. La massa dei residui del materiale di prova con dimensioni > 2 mm deve essere inferiore al 10% della massa iniziale.
Assenza di effetti negativi sul processo di compostaggio. Verificata con una prova di compostaggio su scala pilota.
Bassi livelli di metalli pesanti (al di sotto di valori massimi predefiniti) e assenza di effetti negativi sulla qualità del compost (esempio: riduzione del valore agronomico e presenza di effetti ecotossicologici sulla crescita delle piante). Una prova di crescita di piante (test OECD 208 modificato) è eseguita su campioni di compost dove è avvenuta la degradazione del materiale di prova. Non si deve evidenziare nessuna differenza con un compost di controllo.
Altri parametri chimico-fisici che non devono cambiare dopo la degradazione del materiale in studio: pH; contenuto salino; solidi volatili; N; P; Mg; K;
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che il comma 1129, art.1, della Legge n.296 del 27.12.2006, parla di riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, di rafforzamento della protezione ambientale e di sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, si parla inoltre anche di un contributo al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto e di messa in regola rispetto alla direttiva EN13432 della Comunità Europea. Per circa 300 mila tonnellate di buste vengono infatti bruciate quasi 430 mila tonnellate di petrolio, il divieto comporterebbe quindi la riduzione di 200 mila tonnellate di biossido di carbonio (CO2);
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Che il comma 1130, art.1, della Legge n.296 del 27.12.2006 dispone che programma di cui al comma 1129, è finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, descritte precedentemente;
- che l'utilizzo di shoppers di plastica non biodegradabile per la spesa provoca anche gravi inconvenienti per il recupero dei rifiuti organici umidi in sede di raccolta differenziata, benché distribuiti alla cittadinanza kit di buste quadrimestrali contenenti anche sacchetti biodegradabili per i rifiuti umidi;
- che, benché l'emergenza rifiuti in Campania sia in fase di superamento, appare indispensabile adottare adeguate misure, anche in via di urgenza, per garantire che non possano verificarsi in futuro analoghe situazioni di emergenza suscettibili di esporre i cittadini a rischi di natura igienico-sanitaria ed ambientale;
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che il D.L. n.90/2008 ha imposto l'obbligo per i Comuni della regione Campania di raggiungere degli obiettivi minimi in percentuale di raccalta differenziata rispetto ai rifiuti urbani complessivamente prodotti, prevedendo anche delle sanzioni in caso di mancato rispetto di tali limiti;
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che, come già esposto, l'utilizzo degli shoppers in plastica per la spesa possono contribuire a pregiudicare l'ottimale raggiungimento degli obiettivi prefissati per la raccolta differenziata in ambito comunale;
Ritenuto indispensabile, necessario oltre che opportuno, per le finalità di cui innanzi e per gli obblighi imposti dalla L.296 del 27.12.2006, vietare a far data dal 1° gennaio 2010 l'uso, la distribuzione di shoppers in plastica negli esercizi commerciali, obbligando l'uso esclusivo dei sacchetti in materiale biodegradabile realizzati secondo quando stabilito dalla norma UNI EN 13432;
Vista norma UNI EN 13432;
Vista la Legge n.296 del 27.12.2006, art.1, commi 1129 e 1130;
Visto il D.L. n.90 del 23.05.2008, art.11, convertito nella Legge n.123 del 14.7.08;
Visto il D.Lgs. n.267/2000, art.50,comma 4 in materia di autorità sanitaria locale;
Visto il D.Lgs. n.267/2000, art.50, comma 5, in materia di ordinanze incontigibili e urgenti in ordine ad emergenze legate alla tutela dell'igiene e salute pubblica;
Visto il D.Lgs. n.267/2000, art.7 , in materia di potere sanzionatorio degli Enti Locali;
O R D I N A
con decorrenza dal 1° gennaio 2010 è fatto divieto a tutti gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande ricompresi nel territorio Comunale di distribuire sacchetti realizzati in materiale non biodegradabile;
Con decorrenza dalla stessa data i suddetti esercizi dovranno distribuire agli acquirenti, esclusivamente sacchetti biodegradabili;
Ai trasgressori della presente ordinanza verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 250,00.
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