Ordinanza Sindacale N. 179 del 03.11.2020
Misure di contenimento da attuarsi su tutto il territorio comunale per il contrasto al diffondersi del COVID-19
IL SINDACO
VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
RICHIAMATO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (G.U. n. 125 del 16.05.2020);
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
CONSIDERATO CHE l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID -19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e in data 11 marzo 2020 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
PRESO ATTO dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e delle disposizioni ministeriali in materia di confinamento sociale in tutto il territorio nazionale;
CONSIDERATO CHE l’evoluzione dell’emergenza sanitaria nazionale indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili idonee a salvaguardare la salute pubblica;
DATO ATTO di dover prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per la salvaguardia della salute della popolazione;
RAVVISATA l’urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza e, ove occorra, ad integrazione delle disposizioni sopra citate ed in stretta aderenza rispetto ai fini da queste perseguite;
PRESO ATTO, pertanto, che lo sviluppo epidemiologico del virus COVID-19, altamente diffusivo, ha imposto sull’intero territorio nazionale e regionale l’adozione di misure straordinarie, urgenti ed emergenziali per contenere la diffusione e prevenire con ogni mezzo il diffondersi del contagio;
RILEVATO, altresì, che negli ultimi giorni il numero dei contagiati è in netta ripresa sia a livello nazionale, ma soprattutto a livello regionale e locale e questo induce ad adottare le maggiori precauzioni e misure possibili per evitare l’ulteriore diffusione del virus tra la popolazione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05861) (GU Serie Generale n.265 del 25-10- 2020);
VISTI i D.P.C.M. 13 ottobre 2020, e D.P.C.M. 18 ottobre 2020 ;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania in materia ;
VISTO il D. M. della Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020 ;
VISTO l’art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunità locale.
TENUTO CONTO che nel Comune di Fisciano sono presenti numerosi spazi verdi, giardini e parchi comunali o aperti al pubblico, di cui alcuni recintanti e delimitati da strutture e altri no, dove è più facile l’assembramento di persone e il rischio di contagio tra le stesse;
DATO ATTO CHE l’art. 1 comma 9 del Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 (convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74) prevede che “Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”;
VISTO lo Statuto Comunale
O R D I N A
per le motivazioni citate in premessa:
1) con decorrenza immediata e fino al 22 novembre 2020, fatti salvi eventuali e successivi provvedimenti presi in considerazione dell’evolversi della diffusione epidemiologica del virus Covid – 19 :
a) gli uffici comunali rimarranno chiusi al pubblico;
b) solo gli sportelli di seguito indicati: UFFICIO URP - ANAGRAFE-STATO CIVILE - PROTOCOLLO - ASSISTENZA SOCIALE - POLIZIA MUNICIPALE ed esclusivamente per casi di massima urgenza, possono aprire al pubblico, tramite appuntamento telefonico e/o a mezzo email con le seguenti modalità di seguito elencate:
- prenotando un appuntamento con gli l'uffici di riferimento in modo da scaglionare l’accesso delle persone, collegandosi al sito del Comune di Fisciano, accessibile da qualsiasi smartphone, tablet o PC,
- Telelefonando al numero 089 -9501538
c) gli accertamenti di residenza sono sospesi fino alla stessa data del 22 novembre 2020;
2) La immediata chiusura di tutti i plessi e di tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asili nido, gli uffici amministrativi e i servizi ai disabili, fino al 22 novembre 2020 compreso ;
3) La immediata chiusura di tutti i parchi, le ville e i giardini pubblici o aperti al pubblico, cimitero e stadio comunale, fino al 22 novembre 2020 compreso;
4) Resta l’osservanza di prescrizioni e divieti previsti dalla normativa nazionale e dalle Linee guida vigenti in materia di utilizzo dispositivi di protezione individuale e distanziamento sociale;
5) E’ attivato il C.O.C. a carattere permanente.
D I S P O N E
Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg, nonchè mediante pubblicazione sul sito dell’Amministrazione trasparente;
Di rendere immediatamente esecutiva la presente ordinanza.
Che, salvo che il fatto costituisca reato, l’inottemperanza a quanto disposto dalla presente Ordinanza è punita con sanzione amministrativa prevista dall’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.
All’intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., per quanto compatibili con quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.
Il destinatario dei proventi derivanti dall’applicazione della presente Ordinanza è il Comune di Fisciano e l’Autorità competente è il Sindaco del Comune di Fisciano;
A V V I S A
Che avverso la presente Ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al TAR Campania o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
D I S P O N E
che la Polizia Locale del Comune di Fisciano e le altre Forze dell’Ordine siano incaricati della regolare esecuzione della presente Ordinanza e del suo rispetto;
che il presente provvedimento venga trasmesso :
- al Comando di Polizia Locale di Fisciano;
- alla locale Stazione dei Carabinieri di Fisciano;
- alla Prefettura U.T.G. di Salerno:
- alla Regione Campania .
Fisciano li, 03.11.2020