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Titolare del potere sostitutivo

06 Lug 2016 Letto 21587 volte

iN AGGIORNAMENTO

Riferimenti normativi: (art. 2 c. 9 bis della L. n. 241/90) - (art 1, c. 1, del DL n. 5/2012) - (L. n. 35/2012) - (D. del PCM n. 58/2013)

Ai sensi dell'art.2 c. 9 bis della legge 241/90, modificato dall'art 1, comma 1, del decreto legge 5/2012 convertito in legge n. 35/2012, è attribuito con  Decreto n. 00042 del 22/02/2023, il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile dei procedimenti al:

Quando presentare la richiesta


Ai sensi dell'articolo 2 della Legge n.241/1990 modificata dalla L. n. 69/2009 ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

La richiesta va presentata qualora siano trascorsi i termini per la conclusione del procedimento, ed il Responsabile dello stesso non ha ancora emanato il provvedimento finale.

Chi può presentare la richiesta


La richiesta può essere presentata esclusivamente da chi è in attesa del provvedimento finale di un procedimento da lui avviato.

Come si presenta


La richiesta di attivazione del potere sostitutivo può essere presentata:

Termini per la conclusione


I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
I procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine di trenta giorni nei casi in cui disposizioni di legge non prevedono un termine diverso (decreto del PCM n.58/2013).

Costi


La presentazione della richiesta di intervento del potere sostitutivo è gratuita.

Informazioni Utili


Sono esclusi i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici per i quali valgono le particolari norme che li disciplinano.