Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto. (rif. normativi: art. 3 comma 1 lettera P, delibera ARERA 444/2019)
Sanzioni ed interessi previsti per omesso/tardivo versamento ed omessa o infedele denuncia
- In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del Decreto Legislativo del 18/12/1997, n. 472. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo del 18/12/1997, n. 472.
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 120% con un minimo di 50 euro.
- In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
- Gli interessi di mora e rateazione sono computati nella misura del vigente tasso legale aumentati di due punti percentuali.