Con il contratto a tempo determinato, il lavoratore si impegna a tempo determinato e a fronte della corresponsione di una retribuzione, a prestare la propria attività lavorativa a favore del datore di lavoro.
Deve essere redatto in forma scritta, senza più l’obbligo di specificarne la causa del contratto (acausale). In alcuni casi, la forma scritta è richiesta solo "ad probationem" (ai fini della prova). Il termine del contratto deve sempre essere messo per iscritto, in caso contratrio lo stesso è privo di effetti.
Durata, proroghe e rinnovi
La durata del contratto non può essere superiore a trentasei mesi. Il termine del contratto può essere prorogato per un massimo di cinque volte nell'arco dei trentasei mesi, a prescindere dal numero di contratti ai quali si riferiscono.
I lavoratori assunti con contratto della durata di oltre 6 mesi, hanno la precedenza sugli altri candidati nelle assunzioni a tempo indeterminato entro i successivi dodici mesi per le mansioni gia' espletate, in esecuzione dei rapporti a termine. Il diritto di precedenza si estingue a partire dalla data di cessazione del rapporto. Il superamento, anche derivante da una successione di contratti, comporta la sua trasformazione in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data del superamento.
Limite di assunzioni
Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, si può assumere solo entro il limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato. Il superamento di tale limite comporta solo l'applicazione di una sanzione:
- 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non e' superiore a uno;
- 50% per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale e' superiore a uno.
Il limte non riguarda:
- i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti;
- contratti stipulati tra università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca o enti privati di ricerca, lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, ricerca scientifica o tecnologica, assistenza tecnica alla stessa, coordinamento e direzione, nonché tra istituti della cultura di appartenenza statale o enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale;
- fasi di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi;
- start-up innovative con riferimento alle proroghe e ai rinnovi;
- le attività stagionali;
- specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi;
- la sostituzione di lavoratori assenti;
- i lavoratori di età superiore a 50 anni.
Divieti di assunzione
L'apposizione di un termine di durata a un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- presso unita' produttive nelle quali si e' proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilita', o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
- presso unita' produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
- da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi (normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori)a tempo indeterminato.
- sostituzione di lavoratori in sciopero, presso unità produttive nelle quali si è proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o che abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi.
Il rapporto illegittimamente instaurato in violazione di tali divieti, si trasforma in contratto a tempo indeterminato.