L’ assegno di maternità è una prestazione assistenziale erogata dall’INPS e concessa dai Comuni che può essere richiesta dalle famiglie per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento. Per l’anno 2016 il valore dell’importo intero, per eventi rientranti tra il 1.1.2016 ed il 31.12.2016 è pari a 338,89 euro per cinque mensilità e, quindi, complessivamente pari a 1.694,45 euro. L’ISEE da tenere in considerazione per l’anno 2016, per gli eventi avutisi tra il 1.1.2016 ed il 31.12.2016 deve essere pari a 16.954,95 euro.
L’ assegno al nucleo familiare è una prestazione assistenziale per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che percepiscano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla legge.
L' art. 12 legge n. 162/2014 prevede a decorrere dall' 11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune (senza ricorrere all'assistenza degli avvocati) per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, dal medico o dall' ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, o da un procuratore speciale. In caso di figlio nato fuori del matrimonio, ai fini del riconoscimento, la dichiarazione deve essere resa da entrambi i genitori. Dopo avere esaminato la documentazione, l'Ufficiale dello Stato civile iscrive la dichiarazione nel registro degli atti di nascita e la sottoscrive insieme al dichiarante.
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