A partire dal 4 maggio 2017, è possibile fare richiesta all'INPS per ricevere il Bonus mamme domani 2017" del valore di 800 euro.
Il Governo con la legge di Bilancio 2017 (ex Legge di Stabilità 2017), ha previsto una serie di misure a sostegno della natalità e delle famiglie con figli. Tra le misure entrate in vigore nel 2017 c'è il "Bonus mamme domani 2017", un premio per le future mamme del valore di 800 euro erogato dall'INPS e finalizzato a sostenere i costi delle visite mediche e le spese necessarie per il mantenimento del neonato.
Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi.
Requisiti
Le interessate devono:
- possedere la residenza in Italia e/o la cittadinanza italiana o comunitaria;
- le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’articolo 27, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- le cittadine non comunitarie, invece, devono essere in possesso del permesso di soggiorno UE per lunghi periodi, di cui all’articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento ( circolare INPS 6 dicembre 2016, n. 214 ).
Il premio sarà corrisposto a prescindere dal reddito e dalla situazione patrimoniale del nucleo familiare del richiedente e sarà riconosciuto per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:
- compimento del settimo mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
- adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 6, l. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34, l. 184/1983.
Quando fare la richiesta
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento (nascita, adozione o affidamento).
Per i soli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017 al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione della domanda online decorre dal 4 maggio.
Come fare la richiesta
I soggetti beneficiari potranno presentare richiesta a partire dal 04 maggio 2017 tramite:
- il portale dell'INPS attraverso il servizio dedicato accedendo con il proprio PIN;
- il Contact Center Integrato al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 (da rete mobile).
- enti di patronato e intermediari dell'INPS attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Alla domanda, dovranno obbligatoriamente essere allegati:
- valido certificato medico di gravidanza in copia originale per le domande presentate al 7° mese di gestazione;
- autocertificazione della madre nel caso il parto sia già avvenuto con indicazione del codice fiscale del bambino;
- in caso di affidamento o adozione i relativi provvedimenti giudiziari riferiti al minore.
Modalità di concessione del premio
L'assegno del valore di 800 euro, viene concesso dall'INPS in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e fino al terzo anno di età del bambino, a decorre dal mese di presentazione della domanda.
Per tutte le nascite avvenute prima del 4 maggio e per tutti i bambini nati dopo il primo gennaio 2017, lo stesso termine slitta di un anno ed inizia a decorrere a partire dal giorno in cui sarà possibile presentare domanda (4 maggio 2017).
Le modalità di pagamento previste sono:
- bonifico domiciliato presso ufficio postale;
- accredito su conto corrente bancario;
- accredito su conto corrente postale;
- libretto postale;
- carta prepagata con IBAN.
Per tutti i pagamenti, eccetto bonifico domiciliato presso ufficio postale, è richiesto il codice IBAN.
In caso di richiesta di accreditamento su coordinate IBAN è necessario inviare il modello SR163 online all’INPS attraverso il servizio dedicato.