Il regime contabile/fiscale può essere definito come l’insieme di documenti da tenere e formalità da osservare per essere in regola con il fisco e con il Codice Civile, calcolare il risultato d’esercizio, anche ai fini della compilazione del Bilancio e della dichiarazione dei redditi.
Una distinzione importante per la tenuta della contabilità viene fatta in base al principio usato per registrare costi e ricavi.
Le registrazioni contabili seguono principi diversi :
- Principio di competenza economica in base al quale il reddito è determianto in base ai costi e i ricavi maturati indipendentemente dalla manifestazione finaziaria.
Per le imprese (tranne per quelle in contabilità semplificata così come legge di stabilità 2017). - Principio di cassa, il reddito viene determinato in base ai soli costi e i ricavi per i quali ci sia stata manifestazione finanziaria.
Per i professionisti e le imprese in contabilità semplificata.
La Legge di Bilancio 2017 entrata in vigore dal 1 gennaio 2017, ha previsto tre tipologie di regime contabile/fiscale
Regime ordinario
E' il regime naturale obbligatorio, a prescindere dal volume di ricavi conseguito per:
- le società di capitali e gli enti equiparati;
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società e trust.
Sono inoltre obbligate al regime di contabilità ordinario, le imprese individuali, le società di persone;,gli enti non commerciali, se i ricavi riferiti all'anno precedente o quelli previsti per le nuove imprese superano:
- 400.00,00 euro in caso l'attività consista in prestazioni di servizi
- 700.000,00 euro in caso di altre attività.
Questi contribuenti possono optare di adottare il regime ordinario anche quando i ricavi sono inferiori ai limiti previsti ad esempio per avere una gestione ottimizzata e completa dell'attivià.
I vantaggi di questo regime sono miglior controllo della gestione aziendale per le informazioni economiche, finanziare e patrimoniali dedotte dal bilancio e maggiore elasticità relativa all'accertamento presuntivo del reddito (parametri e studi di settore) di contro maggiori costi per la tenuta, numerosi adempimenti formali e necessità di conoscenze contabili.
Libri contabili obbligatori
- registri IVA;
- registro cespiti ammortizzabili;
- libro giornale
- libro inventari
Libri sociali (solo per società di capitali)
- il libro soci;
- il libro delle obbligazioni;
- il libro degli strumenti finanziari.
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo amministrativo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti (se emesse obbligazioni)
Dipendenti
- libro paga
- libro matricola
- libro infortuni
Regime contabilità semplificata per cassa
La Legge di Bilancio 2017 ha riformato il regime contabile delle imprese in contabilità semplificata, introducendo il principio di cassa equiparandolo a quella già in vigore per i professionisti.
La Circolare n. 11/E 3 aprile 2017 Agenzia Entrate, ha specificato i termini di applicazione, con i relativi chiarimenti interpretativi.
E' il regime normale per il professionista e viene adottato a partire dal 1° gennaio 2017, anche per le imprese individuali e le società di persone se i ricavi riferiti all'anno precedente o quelli previsti per le nuove imprese non superano:
- 400.00,00 euro in caso l'attività consista in prestazioni di servizi
- 700.000,00 euro in caso di altre attività.
La Circolare, precisa che il regime di cassa rappresenta il regime naturale delle imprese in contabilità semplifica (con soglia di ricavi stabiliti), per cui non è necessario inoltrare alcuna comunicazione all’Amministrazione finanziaria basti tenere un comportamento concludente (applicazione del nuovo regime). Nel caso in cui si valuti la non convenienza del principio di cassa ai fini della determinazione del reddito d’impresa, l’unico modo per rinunciare a questo regime fiscale, è optare per la contabilità ordinaria. L’opzione va effettuata nella prima dichiarazione presentata successivamente alla scelta operata.
Le imprese che aprono la partita IVA nel 2018, entrano nel regime contabile semplificato se, indicano nell'istanza per l'attribuzione del numero di partita IVA, un volume d’affari presunto non superiore alle soglie di ricavo stabilite.
Il reddito con regime in contabilità semplificata per cassa, viene determinato facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati, a prescindere dalla competenza economica e costi effettivamente sostenuti. Non è comunque un regime di cassa puro, bensì misto cassa/competenza così come art 66 TUIR (criterio di competenza per plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti).
Nel primo anno in cui si applica il regime di cassa, le imprese minori possono dedurre per l'intero importo le rimanenze (componente negativo di reddito per il 2017) che hanno contribuito a formare il reddito dell’esercizio 2016, secondo il principio della competenza.
Il principio di cassa, si applica anche per la determinazione dell'imponibile Irap, cosicchè a partire dal periodo d’imposta 2017, per le società di persone e le imprese individuali in regime di contabilità semplificata, il valore della produzione netta è determinato applicando criteri di imputazione per cassa.
I vantaggi di questo regime sono la semplificazioni nella registrazione delle operazioni, il minor costo per la tenuta della contabilità mentre per contro gli svantaggi sono gli scarsi elementi informativi per il controllo di gestione e l'assoggettamento all'accertamento presuntivo del reddito (sulla base di parametri e studi di settore).
I soggetti che potrebbero esserene avvantaggiati, sono quelli che operano prevalentemente con soggetti IVA e presentano una dinamica incassi pagamenti sfavorevole. In questi casi il regime per cassa, potrebbe contribuire a snellire il carico finanziario di quanti si trovino in situazioni di crisi di liquidità.
Libri contabili obbligatori
- registri IVA
- registro beni ammortizzabili
La Legge n. 383 del 18/10/2001, ha abolito l’obbligo di bollatura dei registri IVA e beni ammortizzabili e dei registri IVA, per cui l’unico adempimento è la numerazione progressiva delle pagine.
I contribuenti che operano nel regime contabile semplificato sono esonerati dalla tenuta del libro giornale, il libro inventari, scritture ausiliarie e predisposizione del bilancio di esercizio.
Nuovo Regime forfettario 2018
E' l'unico regime agevolato che garantisce notevoli vantaggi fiscali e contabili, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che rispettino determinati requisiti e non rientranti successivamente in una delle cause di esclusione. Ne sono escluse le società di persone, di capitali, le associazioni e le cooperative.
Dal 2016 il nuovo regime forfettario può essere utilizzato:
- dai contribuenti che intendono intraprendere una nuova attività
- dai soggetti già in attività
se sussistono i seguenti requisiti che dovranno essere verificati, per coloro che sono già in attività sui dati dell’anno precedente, e per chi intende iniziare una nuova attività, su dati presunti:
- limite dei ricavi e compensi da 25.000 euro ad 50.000 euro (tabella codici ATECO regime agevolato)
- spese per lavoro dipendente ed assimilati non superiori a 5.000 euro lordi
- costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superiore, alla data di chiusura dell’esercizio, ai 20.000,00 euro.
Il regime forfetario, cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso, previsti dalla legge o si verifica una delle cause di esclusione.
Non possono accedervi:
- i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA
- i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi
- i soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’art. 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale
- i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato
Le cause di esclusione sono verificate nell’anno di applicazione del regime.
Agevolazioni IVA
I contribuenti operano in franchigia IVA (esclusione dal campo di applicazione IVA e ritenuta di acconto sul compenso percepito inserendo in fattura la dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 67 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario”)
Sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, fermo restando, l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi. Devono solo numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali e certificare i corrispettivi
Agevolazioni di imposta
- I contribuenti non sono sostituti d’imposta pertanto non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte indicando nella dichiarazione dei redditi, solo il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta
- non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi o compensi percepiti rilasciando solo una dichiarazione al sostituto che attesta che il reddito è soggetto all’imposta sostitutiva
- esclusione dall’IRAP
- esclusione dagli studi di settore o dai parametri contabili.
Si applica il regime per cassa ed imposta del 15%. Il reddito imponibile si determina rapportando l’ammontare dei ricavi o compensi realizzati alla percentuale di imponibilità stabilita a seconda del codice ATECO di appartenenza, al netto dei contributi previdenziali versati. Su tale importo si calcola l’imposta del 15% sostitutiva dell'irpef (imposta sui redditi), delle addizionali regionali e comunali e dell’irap (imposta regionale sulle attività produttive).
Agevolazioni per startup
E' stata prevista un'aliquota agevolata per le start up, del 5% per 5 anni, riconosciuta anche ai soggetti che hanno iniziato la nuova attività nel 2015 adottando il regime forfetario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 e sottoposti ai seguenti requisiti:
- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare
- l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
- qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve essere superiore ai limiti previsti per quell’attività sulla base della classificazione ATECO.
Agevolazioni contributive
Ai fini della determinazione dei contributi previdenziali, dal 01 gennaio 2016, si applica una riduzione del 35% calcolata sul reddito forfettario.