Possono richiedere il contributo i cittadini italiani, comunitari o non-comunitari in possesso del permesso di soggiorno per lungo periodo (ex-carta di soggiorno), residenti nel Comune di Fisciano e che convivono con tre o più figli minori che siano figli della persona richiedente, del coniuge o ricevuti in affidamento pre-adottivo.
L'assegno viene riconosciuto anche ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria.
REQUISITI
A chi è rivolto
I genitori, nello specifico ed a titolo riepilogativo, devono possedere le seguenti caratteristiche:
- Essere residenti nel Comune di Fisciano;
- Avere un nucleo familiare composto da almeno tre figli minori di 18 anni;
- Essere cittadini/e extracomunitari/e in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
Permesso di Soggiorno CE Unico per Lavoro o con Autorizzazione al Lavoro
Permesso di Soggiorno CE per lungosoggiornanti (ex Carta di Soggiorno)
Permesso di Soggiorno CE di Protezione Sussidiaria o titolare di Status di Rifugiato Politico - Per i cittadini/e dei paesi Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia, in base agli Accordi Euro-Mediterranei stipulati con la Comunità Europea, è sufficiente produrre la fotocopia del permesso di soggiorno per motivi familiari oppure la fotocopia di un Permesso di soggiorno avente durata almeno biennale;
- Avere una Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE 2020) inferiore o pari ad € 8.788,99.
COME SI OTTIENE
Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
Alla domanda di assegno per il nucleo familiare relativa al 2020 deve essere allegata l'attestazione ISEE del 2020 . Per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione ISEE il cittadino deve rivolgersi ad un Caaf – Centro Servizi – convenzionato, il servizio è gratuito.
Per l'annualità 2020 l'importo complessivo dell'assegno nucleo familiare, quando spettante nella misura intera, è pari a complessive € 1.886,82.
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno, pertanto per ottenere gli assegni relativi all'anno 2020, entro il 31/01/2021.
La validità della richiesta è annuale, quindi:
- la domanda non deve essere presentata una seconda volta nel corso dell'anno;
- le famiglie che hanno ottenuto il contributo per l'anno precedente devono ripresentare la domanda e tutti i documenti necessari.
La domanda, indirizzata al Sindaco, può essere presentata con le seguenti modalità:
- Consegnata a mano presso lo Sportello Polifunzionale e/o Ufficio relazioni con il Pubblico, Piazza Umberto I - Piano Primo
- Inviata tramite PEC (posta certificata elettronica) all’indirizzo:protocollo@comunefisciano.legalmailpa.it
In questo caso, tuttavia, il mittente deve essere titolare di casella PEC altrimenti la trasmissione non potrà essere effettuata mediante tale modalità.
Documenti da presentare
- Modulo di domanda (scaricabile nella sezione modulistica) presso lo Sportello Polifunzionale e/o l'URP ( Ufficio Relazioni con il Pubblico);
- Fotocopia di un documento di identità valido (carta d'identità, patente guida, passaporto);
- Per cittadini/e comunitari ed extracomunitari/e: certificato di iscrizione anagrafica;
- Per i cittadini/e extracomunitari/e produrre copia di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
- Permesso di Soggiorno CE Unico per Lavoro o con Autorizzazione al Lavoro
- Permesso di Soggiorno CE per lungosoggiornanti (ex Carta di Soggiorno)
- Permesso di Soggiorno CE di Protezione Sussidiaria o titolare di Status di Rifugiato Politico
- Per i cittadini/e dei paesi Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia, in base agli Accordi Euro-Mediterranei stipulati con la Comunità Europea, è sufficiente produrre la fotocopia del Permesso di Soggiorno per Motivi Familiari oppure la fotocopia di un Permesso di Soggiorno avente durata almeno biennale
- Attestazione ISEE 2020 con relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica;
- Fotocopia del Codice IBAN intestato a nome del/della sottoscritto/a
- Copia della sentenza di separazione in caso di genitori legalmente separati, anche se non più conviventi con l'ex coniuge.
Tempi e iter della pratica
Come previsto dal Decreto 201/2011, l'INPS non può effettuare pagamenti in contanti per importi superiori ad € 1.000 e quindi le uniche modalità sono il c/c bancario, c/c postale o libretto postale.
Il calcolo dell'assegno viene effettuato sui mesi effettivi in cui si verifica il requisito di almeno tre figli a carico. Nel caso in cui questo requisito esista per un periodo inferiore ad un anno, l'importo dell'assegno sarà riparametrato al numero di mesi durante i quali nel nucleo sono stati presenti tre figli minori.
Segnalazioni e precisazioni
In caso di variazioni della situazione familiare
Se nel corso dell'anno per il quale il richiedente domanda gli assegni intervengono variazioni della situazione familiare, dopo che egli ha presentato la domanda e la dichiarazione relativa, valgono le seguenti regole:
Non hanno alcun effetto le variazioni dei redditi e dei patrimoni posseduti avvenute, dopo la presentazione della domanda, nel corso dell'anno solare per il quale sono stati richiesti gli assegni. Non hanno effetti anche le variazioni dei componenti della famiglia diversi dal genitore richiedente e dai tre minori. Tali variazioni dovranno essere considerate solo in una eventuale successiva domanda;
Se invece varia la composizione del nucleo familiare che dà diritto all'assegno, ossia se nel nucleo viene meno la presenza di almeno uno dei tre minori, perché, ad esempio, il minore non fa più parte della famiglia anagrafica del richiedente o è diventato maggiorenne, la concessione degli assegni è limitata al numero di mesi durante i quali nel nucleo sono stati presenti i tre figli minori.
Per ulteriori informazioni, l'Ufficio Polifunzionale è aperto al pubblico nei seguenti giorni ed orari:
- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 09.00 alle 12.00