AVVISO
Fondo regionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli
Il Sindaco Vincenzo Sessa
VISTA
- La Delibera di Giunta Regionale n. 494 del 16.10.2019, “Nuova disciplina regionale per la gestione dei contributi alla locazione, di cui alla legge n. 431/98 e fondi morosi incolpevoli di cui al D.L. n. 102/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013”, con la quale la Regione ha ritenuto di destinare le somme non spese dal Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli periodo 2014-2018 alle finalità di cui all’art. 11 della Legge 431/98 ad integrazione delle risorse assegnate dal D.M. 4 luglio 2019 sul Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione annualità 2019;
- la predetta deliberazione con la quale la regione ha ritenuto di dover riservare il 10% delle risorse complessivamente previste per la concessione di contributi integrativi ai canoni di locazione in favore di cittadini che si trovino in particolari situazioni di emergenza o disagio abitativo (es. sfrattati, baraccati o particolari situazioni di priorità sociale certificate dalle Amministrazioni Comunali) su tutto il territorio, con procedura a sportello aperta a tutti i comuni;
- la nota della G.R. Campania, PG/2021/0558602, con la quale comunicava che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili con Decreto 30 luglio 2021 ha effettuato il riparto della dotazione del Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli per l’anno 2021, destinando una somma pari a € 5.576.799,61;
- la DGR 568 del 07/12/2021 con la quale la Regione Campania ha approvato l’aggiornamento delle linee guida in materia di sostegno alla locazione, prevedendo in via sperimentale che potranno accedere al contributo tutti i soggetti che siano destinatari anche solo di lettera di diffida trasmessa per raccomandata a.r. o per pec, con data anteriore al 30/06/2021;
RENDE NOTO
che è indetto Avviso Pubblico destinato alle famiglie che intendono usufruire del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.
Requisiti di accesso al contributo da parte degli inquilini morosi incolpevoli
I Comuni, ai fini dell'accesso al contributo, verificano che il richiedente:
a) abbia un reddito ISE non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad euro 26.000,00;
b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
c) sia titolare di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, anche tardivamente, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica, (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9);
d) sia residente da almeno un anno, nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio;
e) abbia la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno ai sensi del Testo Unico D.lgs. n. 286 del 25.07.1998 e ss.ii.mm.;
f) non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del nucleo familiare.
Il Comune verifica, inoltre, che il richiedente, ovvero uno dei componenti del nucleo familiare, residente nell’alloggio, sia un lavoratore dipendente, autonomo o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale, dovute a titolo esemplificativo e non esaustivo, per:
- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare, che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo;
- la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente.
Il Comune, attraverso i propri servizi sociali, può attestare la diminuzione della capacità reddituale anche per altri motivi, sempreché connessi al peggioramento della condizione economica generale, in particolare in riferimento a condizioni di precarietà lavorativa, di separazione legale, etc.
Al fine di ampliare la platea dei beneficiari del contributo, in via sperimentale e solo per l’annualità 2021, potranno accedere al contributo tutti i soggetti che siano destinatari anche solo di una Lettera di diffida trasmessa per raccomandata a.r. o per pec, con data anteriore al 30/06/2021.
Entità e finalità dei contributi
I contributi concessi con il presente provvedimento non sono cumulabili con il c.d. reddito di cittadinanza. Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’art 1 del DM 30 luglio 2021, i Comuni successivamente alla erogazione dei contributi comunicano all’INPS la lista dei locatari che hanno fruito del contributo ai fini della eventuale compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto. L’importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni identificate dalle lett. a), b), c), d), di seguito indicate, non può superare l’importo di euro 12.000,00.
I contributi sono destinati a
a) fino ad un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile. Il contributo potrà essere erogato direttamente al proprietario che dimostri con idonea documentazione l’intervenuto accordo tra le parti e l'estinzione del giudizio eventualmente in corso.
b) fino ad un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole. Il contributo potrà essere erogato al proprietario previa sua richiesta che attesti di volta in volta la perdurante occupazione dell'alloggio.
c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione.
d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative al nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00
I contributi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono essere corrisposti in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto. Il contributo potrà essere erogato al proprietario dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto e le spese sostenute e comunque ad avvenuto rilascio dell’immobile.
Domanda di ammissione e modalità di trasmissione
L’istanza deve essere presentata dall’intestatario del contratto di locazione, utilizzando l’apposito modello allegato, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29 marzo 2022 Non verranno prese in considerazione le domande pervenute con altre modalità ed oltre il termine stabilito.
Tutti i requisiti dichiarati nella domanda di iscrizione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
All’istanza deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- Copia del contratto di locazione ad uso abitativo, relativo all’alloggio oggetto dello sfratto, regolarmente registrato (anche tardivamente) ed intestato al richiedente;
- Copia della citazione per la convalida di sfratto (per coloro che hanno ricevuto la citazione della convalida di sfratto) e/o copia di intimazione di sfratto per morosità;
- Eventuale copia di lettera di diffida trasmessa tramite raccomandata a.r. o pec con data anteriore al 30/06/2021;
- Dichiarazione sostitutiva unica, resa e sottoscritta dal richiedente, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, debitamente compilata in ogni sua parte, per la verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare;
- Copia del modello ISE e ISEE in corso di validità e/o copia del Modello ISEE corrente;
- Eventuale certificazione che attesti una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% da dimostrare attraverso l'ISEE corrente o mediante il confronto tra l'imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020;
- Certificato di residenza storico;
- Stato di famiglia storico;
- Eventuale dichiarazione di essere nucleo già in carico ai Servizi Sociali Comunali;
- Dichiarazione di percepire o non percepire il beneficio del reddito di Cittadinanza.
Si rammenta che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, in caso di non veridicità del contenuto delle autocertificazioni, si incorre nelle sanzioni previste all’art. 483 del codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre che nella decadenza dal beneficio eventualmente conseguito. A tal fine, l’Amministrazione competente si riserva, ai sensi delle vigenti normative, di effettuare controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. Inoltre, si ricorda, che il beneficio eventualmente erogato non è cumulabile con quello erogato dal Reddito di Cittadinanza destinato al pagamento dell’affitto e la somma verrà trattenuta in compensazione.
Procedura di verifica dell’ammissibilità delle domande
Il Comune di Fisciano provvederà a raccogliere le domande e a verificare la completezza della documentazione richiesta. Le istanze verranno inserite in apposito elenco in base all’ordine cronologico di arrivo e lo stesso verrà trasmesso agli Uffici Regionali competenti.
Il Comune, successivamente all’eventuale erogazione del contributo, comunicherà all’INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto.
Informazioni
Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio Ufficio Relazione con il Pubblico al numero 089.9501538.