Avviso pubblico per l'accesso al fondo regionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli - Anno 2024
SI RENDE NOTO CHE
gli inquilini privati morosi, in possesso dei requisiti e nelle condizioni di seguito descritte, possono presentare domanda per accedere al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli avvalendosi della procedura a sportello adottata ai sensi delle nuove "Linee guida regionali in materia di sostegno alla locazione", approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 26 del 24/01/2023
Articolo 1 - Requisti di accesso
Possono partecipare all’Avviso coloro che si trovino nella condizione di morosità incolpevole intesa (ai sensi del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, di istituzione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e del decreto attuativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2014, n. 202) come la sopravvenuta impossibilità di provvedere al pagamento del canone locativo a seguito di perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
Per dimostrare la perdita della capacità reddituale, è necessario che il richiedente, ovvero uno dei componenti del nucleo familiare, residente nell’alloggio, sia un lavoratore dipendente, autonomo o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale, dovuta a titolo esemplificativo e non esaustivo a:
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare, che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo;
- perdita del lavoro per licenziamento;
- necessità di impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente.
- altri motivi comprovanti la diminuzione della capacità reddituale connessa al peggioramento della condizione economica generale, in particolare in riferimento a condizioni di precarietà lavorativa, di separazione legale, ecc. Tale condizione deve essere confermata dai servizi sociali del Comune.
Possono richiedere il contributo i cittadini residenti nel Comune di Fisciano, che si trovino nella condizione di cui al comma 1, in possesso dei seguenti requisiti:
- con un reddito ISE non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad euro 26.000,00;
- destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- titolari di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, anche tardivamente, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica, (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9);
- residenti da almeno un anno, nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio;
- in possesso di cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno ai sensi del Testo Unico D.lgs. n. 286 del 25.07.1998 e ss.mm.ii.;
- che non siano titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare (tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del nucleo familiare).
Articolo 2 - Presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al presente Avviso, corredate degli allegati obbligatori, dovranno pervenire, entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2024, mediante una delle seguenti modalità:
- a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@comunefisciano.legalmailpa.it
- presentata a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Fisciano nei seguenti giorni e orari: Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì mattina dalle ore 9,00 alle ore 13:00, Lunedì e Giovedì pomeriggio dalle ore dalle ore 16:00 alle 17:30;
- tramite raccomandata a/r indirizzata al Comune di Fisciano, Piazza Gaetano Sessa, s.n.c.. La raccomandata dovrà essere spedita in busta chiusa recante l'esatta denominazione del mittente e la seguente dicitura: “Avviso Pubblico per l’accesso al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli”.
Il Comune procederà alla valutazione delle domande pervenute secondo l’ordine cronologico di presentazione e saranno liquidate le domande di partecipazione complete della documentazione richiesta per coloro che siano in possesso dei requisiti fino ad esaurimento dei fondi regionali. Ai fini dell’erogazione del contributo sarà richiesta la documentazione relativa agli accordi con il proprietario secondo la destinazione dei diversi contributi. Le domande prive della documentazione richiesta saranno escluse.
Articolo 3 - Documentazione da produrre
Alla domanda di partecipazione (Allegato A) regolarmente sottoscritta, dovrà essere obbligatoriamente allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione:
- contratto di locazione regolarmente registrato, anche se tardivamente;
- attestazione ISE ed ISEE ordinario o corrente;
- copia del provvedimento di sfratto per morosità con citazione per la convalida ed eventuale dichiarazione di impegno, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione a canone concordato a seguito dello sfratto;
- documentazione comprovante la perdita o la sensibile diminuzione della capacità reddituale, a titolo esemplificativo:
- attestazione di licenziamento, di accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro, cassa integrazione ordinaria, straordinaria, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici, attestazione di cessazione di attività libero, professionali o imprese registrate;
- eventuale attestazione di malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare resa dal medico curante o dalla ASL di appartenenza;
- eventuale copia di sentenza di separazione legale;
- dichiarazione del proprietario dell’immobile ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000 (Allegato B);
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità o copia del permesso di soggiorno per cittadini non appartenenti all’UE (D.lgs. 286/98);
- ogni ulteriore documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi.
Articolo 4 - Entità ed erogazione del contributo
Il contributo non è cumulabile con la quota destinata all’affitto del c.d. assegno di inclusione. Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’art 1 del DM 30 luglio 2021, i Comuni successivamente alla erogazione dei contributi comunicano all’INPS la lista dei locatari che hanno fruito del contributo ai fini della eventuale compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto.
L’importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare l’importo di euro 12.000,00.
I contributi sono destinati:
- fino ad un massimo di € 8.000,00 a sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile. Il contributo potrà essere erogato direttamente al proprietario che dimostri con idonea documentazione l’intervenuto accordo tra le parti e l'estinzione del giudizio eventualmente in corso;
- fino ad un massimo di € 6.000,00 a ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole. Il contributo potrà essere erogato al proprietario previa sua richiesta che attesti di volta in volta la perdurante occupazione dell'alloggio;
- ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- ad assicurare il versamento di un numero di mensilità relative al nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00.
I contributi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma 2 possono essere corrisposti in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto. Il contributo potrà essere erogato al proprietario dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto e, nel caso di sottoscrizione di un contratto per immobile diverso da quello precedentemente occupato, ad avvenuto rilascio dell’immobile.
Per le finalità sopra elencate è necessaria apposita dichiarazione di volontà da parte del proprietario dell’immobile, da effettuarsi ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000.
Articolo 5 - Obblighi del Comune
Il Comune dovrà comunicare alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo e alla Direzione Generale per il Governo del Territorio 50-09 l’elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l’accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all’adozione delle misure di graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
L'attuazione dei controlli circa la veridicità dei dati forniti dai beneficiari dovrà avvenire, oltre che con l'invio alla Guardia di Finanza competente per territorio degli elenchi degli stessi, anche avvalendosi dei sistemi informativi/telematici da attivare con apposite convenzioni da stipulare con l'Agenzia delle Entrate.
Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede a dichiarare la decadenza del soggetto dal contributo indebitamente ottenuto (art. 75, D.P.R. 445/2000) provvedendo al recupero della somma erogata e alle dovute segnalazioni di cui all’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Articolo 6 - Trattamento dati personali
I dati personali e la documentazione allegata alla domanda, saranno trattati, esclusivamente, per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente avviso in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679.
Articolo 7 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile del procedimento è la dott. Maurizio Tramontano, Responsabile del Settore Affari Istituzionali – Comune di Fisciano.
Articolo 8 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda a quanto stabilito dalle nuove linee guida regionali, approvate con D.G.R. 26 del 24/01/2023 pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2023.