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Assegno sociale

05 Set 2016 Letto 16912 volte

L' Assegno sociale dal 1996 ha sostituito la pensione sociale ed è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. E' concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all’estero. Non è soggetto a trattenute Irpef.

Chi ha dirittto

Hanno diritto all’assegno in misura intera:

  • i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito
  • i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all’ammontare annuo dell’assegno

Hanno diritto all’assegno in misura ridotta:

  • i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno
  • i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno e il doppio dell’importo annuo dell’assegno
Requisiti

  • 65 anni e 7 mesi di età
  • stato di bisogno economico
  • cittadinanza italiana
  • cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza
  • cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
  • residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale
Calcolo redditi

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati:

  • redditi assoggettabili all’Irpef, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva
  • redditi esenti da imposta
  • redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private)
  • redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi postali e bancari; interessi dei BOT,CCT e di ogni altro titolo di Stato; interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni etc.)
  • redditi di terreni e fabbricati
  • pensioni di guerra
  • rendite vitalizie erogate dall’Inail
  • pensioni dirette erogate da Stati esteri
  • pensioni ed assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili, ai sordi
  • assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile

Ai fini dell’attribuzione dell’assegno sociale non si computano:

  • i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi
  • il reddito della casa di abitazione
  • le competenze arretrate soggette a tassazione separata
  • le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi
  • assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915/1918
  • arretrati di lavoro dipendente prestato all’estero
Domanda

  • direttamente dal sito INPS, se in possesso del codice PIN seguendo il percorso
  • telefono chiamando il contact center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
  • patronati e intermediari dell’INPS

Il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge
La misura massima dell’assegno è pari a 448,07 euro per 13 mensilità e per l’anno 2016 il limite di reddito è pari ad 5.824,91 euro annui e 11.649,82 euro, se coniugato

Ulteriori informazioni

 

 

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