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Oneri informativi per i cittadini e imprese

06 Lug 2016 Letto 18823 volte

Riferimenti normativi: (art. 34, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013)

Obbligo abrogato dal  (d.lgs 97/2016)

Le informazioni relative a questa sezione sono antecedenti all'entrata in vigore del (d.lgs 97/2016 )

Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti della pubblica amministrazione.

L' articolo 7 della legge 11 novembre 2011 n. 180 "Statuto delle Imprese" e il successivo articolo 34 del d.lgs. 33/2013, hanno disposto per le amministrazioni statali l'obbligo di pubblicare i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonchè i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l'accesso ai servizi pubblici e la concessione di benefici, che devono recare l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.

Sono obbligati alla pubblicazione dei dati solo le amministrazioni statali.