Variazioni per
- il trasferimento della propria residenza o abitazione
- le modifiche dello stato civile per la trascrizione degli atti in Italia (matrimoni, nascite, divorzi, decessi etc.)
Cancellazione dall'A.I.R.E.
- per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo
- per perdita della cittadinanza italiana
Cancellazione per
Cancellazione per irreperibilità presunta (salvo prova contraria)
- trascorsi cento anni dalla nascita
- dopo due censimenti consecutivi conclusi con esito negativo
- quando risulti inesistente l'indirizzo all'estero
- quando, per due elezioni di seguito, sia tornata indietro la cartolina elettorale
Cancellazione per inesistenza dell'indirizzo qualora:
-
l'indirizzo conosciuto dall'ufficio consolare non sia più attuale e la corrispondenza inviata venga restituita al mittente
-
di tale circostanza e dell'impossibilità di acquisire l'indirizzo aggiornato ne venga data comunicazione formale al comune dal competente Ufficio consolare
-
non risultino al comune italiano ulteriori informazioni, quali rimpatrio o trasferimento in altra circoscrizione consolare