La differenza fisica, psichica e sensoriale dei soggetti portatori di disabilità, non corrisponde sempre e comunque ad una riduzione delle capacità lavorative.
Il d.lgs. 81/15 (disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni), ed il d.lgs 151/2015 (Jobs Act) introducono interpretazioni e correttivi della legge n. 68/99 (in sostituzione della precedente Legge 482/68) che disciplina il diritto al lavoro delle categorie protette, considerandole non più categorie da assistere ma soggetti attivi della società, con uno specifico ruolo di partecipazione al contesto produttivo.
Quali sono le categorie Protette
La legge 12 marzo 1999, n. 68 distingue i lavoratori appartenenti alle categorie protette in “disabili” e “altre categorie”.
I disabili di cui all'art. 1 sono:
- invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46%;
- invalidi del lavoro con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 34%;
- non vedenti (rientrano in tale categoria le persone colpite da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti);
- non udenti (persone colpite da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio ai sensi della legge 381/70)
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi di servizio (T.U. pensioni di guerra - DPR 915/78 e successive modifiche).
Le altre categorie protette di cui all’art. 18, sono:
- orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per cause di lavoro, di guerra e di servizio svolto nelle pubbliche amministrazioni (inclusi gli orfani, le vedove e i familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ex L. 407/98);
- soggetti equiparati, ovvero coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, lavoro e servizio.
- profughi italiani rimpatriati riconosciuti ai sensi della legge 763/81;
Iscrizione nelle liste di collocamento mirato e modalità di assunzioni
Collocamento mirato in liste speciali:
- L'inserimento nel mondo del lavoro viene svolto con servizi di collocamento mirato utilizzando tutti gli strumenti finalizzati a promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilitàattraverso servizi di sostegno e le azioni positive per risolvere i problemi connessi con gli ambienti di lavoro e le relazioni interpersona.
- I soggetti che intendono entrare a far parte del sistema di collocamento mirato in possesso delle caratteristiche indicate dalla legge devono richiedere di essere iscritti nell'apposito elenco per essere inseriti nella graduatoria formata sulla base dei criteri stabiliti autonomamente da regioni e province che provvedono alla pubblicazione dei bandi riservati ai lavoratori iscritti al collocamento mirato
Le assunzioni, ai sensi dell'art. 35, c..2, del dlgs. 165/2001 avvengono:
- mediante chiamata numerica, attraverso gli uffici provinciali competenti, degli iscritti nelle liste di collocamento mirato;
- mediante chiamate diretta per vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere nonché del loro coniuge, dei figli superstiti e dei fratelli conviventi e a carico (qualora unici superstiti) con precedenza rispetto ad ogni altra categoria
Per i centralinisti non vedenti l'avviamento da parte della provincia è subordinato all'esistenza nell’Ente di assegnazione di una postazione abilitata. Per questa categoria la legge 113/1985 prevede quale limite di età per l’avviamento al lavoro il compimento del 55° anno di età.
Un lavoratore che per due volte consecutive non risponde alla convocazione senza giustificato motivo o rifiuta il posto di lavoro corrispondente ai suoi requisiti e alla sua disponibilità viene cancellato dalle liste di collocamento ad opera della direzione provinciale del lavoro.
Quali documenti presentare
Per gli invalidi Civili e sordomuti:
- Verbale di invalidità civile rilasciato dall'ufficio invalidi civili del distretto ASL con percentuale uguale al 46 % e oltre.
Dal 1 gennaio 2010 la domanda per il riconoscimento dell'invalidità o della permanenza dello stato invalidante deve essere fatta all'Inps, direttamente o per il tramite di un patronato.
Per gli Invalidi del lavoro:
- Verbale di invalidità rilasciato dall'Inail con percentuale maggiore del 33 % e oltre.
Per i non vedenti:
- verbale che attesta riconoscimento di cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi rilasciato dalla competente commissione ASL.
Per gli invalidi civili di guerra o per servizio:
- certificato che attesta una minorazione ascritta dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni rilasciato dal comando o dell'amministrazione di appartenenza
Per gli invalidi di guerra:
- certificato che attesta una minorazione ascritta dalla prima all'ottava categoria rilasciato dalla commissione medica militare o certificato comprovante la presenza negli appositi elenchi della prefettura.
Pre le vittime del terrorismo, criminalità organizzata e del dovere:
- certificato, rilasciato dal Ministero dell'Interno o dal Prefetto territorialmente competente delegato, che attesta l'appartenenza alla categoria.
Obblighi, Esoneri, Incentivi, Sanzioni per le Aziende
Oltre al dovere di collocare di collocare il lavoratore nel ruolo più adeguato in base alle competenze e alle condizioni fisiche, in modo tale da valorizzare al meglio ogni risorsa disponibile, la legge prevede l'obbligo per le imprese sia pubbliche che private, di riservare ai lavoratori appartenenti alle categorie protette una quota di assunzioni. Tale obbligo varia in percentuale in relazione alle dimensioni delle aziende stesse:
- un posto lavoratore disabile fino a 35 dipendenti
- due lavoratori disabili fino a 50 dipendenti
- il 7% dei dipendenti fino a 150 lavoratori.
Nel calcolo delle percentuale, tra i dipendenti dell’azienda non sono considerati i dirigenti, il personale con contratto di formazione e/o apprendistato, con contratto temporaneo o addetti al telelavoro.
Obblighi burocratici
La legge pone inoltre l'obbligo, a carico dei datori di lavoro, di trasmettere on line, ogni anno entro il 31 gennaio 2017, tramite il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un prospetto informativo con la situazione aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente e relativa al numero complessivo di lavoratori impiegati, al numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette già assunto e a quello ancora da assumere in base alla quota di riserva, suddiviso per provincia.
Esoneri
Se giustificato da specifiche e dimostrabili necessità dell’azienda, il titolare può fare richiesta di esonero dall’assunzione di membri delle categorie protette:
- settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre e in quello degli impianti su fune. Le esclusioni, più in particolare, riguardano il personale viaggiante, navigante e direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto.
- cantieri e gli addetti al trasporto di datori di lavoro del settore edile
- particolari casi di cassa integrazione straordinaria e mobilità
- limitazioni dell'obbligo per servizi in polizia, nei partiti politici, nelle organizzazioni sindacali, negli istituti pubblici di assistenza e beneficienza e nelle organizzazioni di solidarietà, assistenza e riabilitazione che operano senza scopo di lucro.
- le imprese con un numero di lavoratori superiore a 35 possono chiedere di essere parzialmente esonerate dall'assunzione, adeguatamente motivando la richiesta sulla base di una connaturata pericolosità del tipo di attività svolta o delle particolari modalità di svolgimento della stessa.
In altri casi, infine, gli obblighi di assunzione tramite collocamento obbligatorio possono essere semplicemente sospesi. Ciò avviene, in particolare, nel caso in cui il datore di lavoro si trovi in difficoltà economica e ne abbia fatto richiesta.
Sanzioni
Le aziende che non rispettano l'obbligo di assunzione di lavoratori disabili sono sottoposte a sanzioni amministrative per le aziende che non ottemperano agli obblighi di assunzione della quota riservata. Prima delle correzioni deld.lgs 151/2015 (Jobs Act) la sanzione era di 62,77 uro per ogni giorno lavorativo durante il quale risultava non coperta la quota di assunzioni obbligatoria.
La correzione ha aumentato la misura della sanzione :
- 153,20 Euro per ogni giorno di non copertura e per ciascun disabile non assunto (ovvero 5 volte la misura del contributo esonerativo di 30,64 euro.
La quota sarà aggiornata ogni cinque anni con Decreto del Ministero del Lavoro.
- D.Lgs. 185/2016
Decreto correttivo del Jobs Act - D.lgs. 81/15
(disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni) - D.lgs 151/2015
(Jobs Act) - Legge n. 68/99
Norme per il diritto al lavoro dei disabili" - D.P.R. 10.10.2000 n. 333
Regolamento di esecuzione della legge n° 68/99 - Legge 407/98
Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata - Legge 113/85
Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti - D.Lgs. 165/2001 art. 35, c. 2
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - Decreto legge 102/2010 convertito con modificazioni con legge 126/2010
- Legge 125/2011
Interpretazione c.2 art 1 legge 407/98 - Legge 482/68)