Il Lavoro stagionale è una occupazione che si svolge per un periodo specifico dell’anno, solitamente per un breve periodo o lasso di tempo ed è regolato da contratto a tempo determinato dal quale differisce però per il carattere di non continuità.
Rappresenta un'opportunità per i giovani per iniziare a guadagnare, per arricchire la loro esperienza lavorativa senza rinunciare agli impegni di studio, ed in generale per chi vive una situazione di precarietà lavorativa.
Le opportunità lavorative sono tantissime, sia in Italia che all'estero, nel settore alberghiero, turistico, ristorazione, agricolo, educazione, animazione, manifestazioni culturali, spettacolo e così via. Per alcuni settori non è necesario avere delle competenze specifiche, per altri dove si è a contatto con clientela straniera, si richiede la conoscenza delle lingue straniere ed in alcuni casi esperienze ed abilità che possono rappresentare dei punti di forza per il candidato (brevetto di bagnino, qualifiche di allenatori ecc.).
Il settore lavorativo stagionale è disciplinato dal D.P.R. 1525/1963, dal DL368/2001 che ne esplicita le attività, dalla Legge 247/2007 (modifica della normativa del DL368/2001), dal DL 81/2015 e dai Contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, che prevedono lavori stagionali anche molto diversi rispetto a quelli tradizionali del turismo, agricoltura e commercio.
Informazioni utili per il datore di lavoro e per il lavoratore
- Il costo del lavoratore stagionale è deducibile, lo stabilisce la legge di Stabilità 2016 al comma 73, che estende la deduzione IRAP, nei limiti del 70% della differenza tra il costo complessivo per ogni lavoratore stagionale e le eventuali deduzioni spettanti. La deducibilità del 70% si calcola, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto;
- il datore di lavoro che assume dipendenti stagionali non è tenuto a pagare all’Inps, per questi ultimi, l’aliquota aggiuntiva Naspi (dell’1,40%, per a coprire l’indennità di disoccupazione) e non è tenuto a versare la tassa sul licenziamento (come avviene per gli altri contratti a tempo determinato);
- i dipendenti stagionali che hanno lavorato nella stessa azienda per più di tre mesi, hanno diritto di precedenza per le nuove assunzioni a carattere stagionale;
- ai dipendenti stagionali non si applica il limite di durata massima complessiva pari a 36 mesi (come per il rapporto a tempo determinato). Se si supera questo limite, eccetto casi particolari, il rapporto si intende a tempo indeterminato.
- ai dipendenti stagionali non si applica il limite numerico, pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato;
- ai lavoratori stagionali non devono essere applicati i diversi limiti stabiliti per il lavoro stagionale dai singoli contratti collettivi;
- al lavoro stagionale, non si applica il periodo di pausa tra un contratto e l’altro previsto per i contratti a termine (10 giorni per i contratti di durata minore di 6 mesi ed a 20 giorni per quelli di durata maggiore). quindi se tra un contratto stagionale e l’altro passano meno di 10 o 20 giorni, non si verifica la trasformazione del contratto a tempo indeterminato;
- al lavoro stagionale si applica, il numero massimo di proroghe del contratto che possono essere effettuate, pari a 5 in 3 anni (36 mesi) continuativi;
- il datore di lavoro può variare l’orario concordato, comunicandolo con un anticipo di due giorni e detta variazione non può superare il 25% dell’orario pattuito in precedenza (in mancanza di contratto collettivo nazionale di riferimento);
- il datore di lavoro può richiedere al lavoratore prestazioni di lavoro supplementare, in misura non superiore al 15% delle ore di lavoro settimanali concordate (in mancanza di regole specifiche previste dal contratto nazionale di riferimento);
- il dipendente avrà diritto ad una maggiorazione retributiva oraria globale pari al 15%.
- DPR 1525/1963
Elenco che determina le attività a carattere stagionale - DL n. 368/2001
Discilpina lavoro a tempo determinato - Legge 247/2007
Modifica normativa del DL368/2001 - DL 81/2015
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