L'Apprendistato, è una forma di contratto a tempo indeterminato stipulato in forma scritta, finalizzato alla formazione professionale ed occupazione dei giovani. Il contratto deve contenere il piano formativo individuale e la qualifica che l’apprendista riceverà a contratto terminato.
Consente ai giovani:
- studiare (scuola superiore o l'università) al fine di acquisire il titolo di studio e contemporaneamente lavorare al'interno di una azienda
- di essere assunti a tempo indeterminato al conseguimento del titolo di studio professionale, professionalizzante o di alta formazione e di ricerca, e con la qualifica e competenze acquisite direttamente in azienda
e all'azienda che assume nel corso del 2018
- sgravio contributivo per 3 anni al 50%.
- possibilità di usufruire di in un’aliquota contributiva agevolata pari al 10% in caso di trasformazione dell’apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
- ulteriore riduzione dell’aliquota pari al 5% + l'esenzione dai contributi di finanziamento dell'ASpI e da quello per il licenziamento per i contratti di apprendistato per la qualifica, il diploma o la specializzazione tecnica superiore
- sgravio contributivo è pari al 100% nei primi 3 anni di contratto per massimo 9 dipendenti. Deve solo l’aliquota NASPI all’1,6%.
- gli apprendisti assunti, non rientrano nel computo del numero di disabili da assumere obbligatoriamente.
- l'apprendista può essere inquadrato con un una posizione retributiva più bassa di 2 livelli rispetto a quella prevista per la stessa mansione
Se il contratto di apprendistato è stato stipulato in seguito a tirocinio Garanzia Giovani, l’azienda potrà godere di un ulteriore bonus di carattere contributivo.
Tipologia di contratto e requisiti dei lavoratori
- età compresa tra i 15 e i 25 anni
apprendistato per la qualifica e diploma superiore professionale e per l’assolvimento dell’obbligo scolastico - - età compresa tra i 18 e 29 anni
apprendistato di alta formazione e ricerca per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titolo di studio universitari, dell’alta formazione e i dottorati di ricerca - età compresa tra i 18 e 29 anni e dal 2016 anche over 29 beneficiari di mobilità o di trattamenti di disoccupazione
apprendistato qualifica professionale, per contratto di mestiere
Durata del contratto di formazione:
- 400 ore annuali (almeno) per apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale prevede almeno
- 120 ore nel triennio per apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
- durata variabile per apprendistato di alta formazione e ricerca (dipende dagli accordi regionali con le parti sociali e le Università)
L’apprendista ha gli stessi diritti dei lavoratori dipendenti per:
- copertura assistenziale in caso di malattia e di maternità
- assicurazione contro le malattie (anche professionali), l’invalidità, la vecchiaia e gli infortuni sul lavoro
- piena copertura previdenziale
- assegno per il nucleo familiare
- ammortizzatori sociali non ordinari in caso di crisi dell’impresa (NASPI).
Durante il periodo di apprendistato, il lavoratore non può essere licenziato. Il datore di lavoro può recedere dal contratto solo a conclusione del periodo formativo, a meno che non ci sia una giusta causa o un giusto motivo. In tal caso il recesso deve essere fatto con preavviso e senza obbligo di motivazione. In caso contrario, il rapporto prosegue come rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Vedi approfondimenti sulla tipologia del Contratto di Apprendistato.