L' art. 12 legge n. 162/2014 prevede a decorrere dall' 11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune (senza ricorrere all'assistenza degli avvocati) per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, dal medico o dall' ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, o da un procuratore speciale. In caso di figlio nato fuori del matrimonio, ai fini del riconoscimento, la dichiarazione deve essere resa da entrambi i genitori. Dopo avere esaminato la documentazione, l'Ufficiale dello Stato civile iscrive la dichiarazione nel registro degli atti di nascita e la sottoscrive insieme al dichiarante.
La denuncia di morte consiste nella notifica del decesso avvenuto nel Comune di un cittadino anche non residente. Va presentata entro 24 ore dal decesso all'Ufficio Stato Civile da un parente, dal rappresentante dell'impresa di onoranze o dal direttore della struttura o suo delegato in caso di decesso in Ospedale, Casa di Cura o Riposo.
Il matrimonio è un accordo a cui la legge riconosce un valore contrattuale, vincolante per i contraenti e per tutta la società ed é assoggettato alle regole espressamente previste dal codice civile e dalle leggi speciali. Ha ha lo scopo di unire due persone di sesso diverso al fine della reciproca solidarietà, oltre che al mantenimento ed all’educazione dei figli. Con il matrimonio si costituisce la famiglia legittima e si acquista lo status di coniuge.
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